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Regolamento UE sulla responsabilità del vettore aereo
Avviso ai sensi del Regolamento (CE) 889/2002
Responsabilità del vettore aereo
Come prescritto dal Regolamento (CE) 889/2002, il presente avviso sintetizza la responsabilità di Qatar Airways per i passeggeri e il loro bagaglio. Per una conoscenza più completa delle disposizioni applicabili in materia di responsabilità consultare le Condizioni generali di trasporto Qatar Airways, che possono essere richieste presso gli uffici della Compagnia aerea e se ne può prendere visione anche sul suo sito web: www.qatarairways.com.
Avviso ai sensi del Regolamento (CE) 889/2002
Il presente avviso non può essere utilizzato come base per una richiesta di risarcimento, né per interpretare le disposizioni del Regolamento o della Convenzione applicabile e non costituisce parte del contratto tra Qatar Airways e il passeggero. Qatar Airways non rende dichiarazioni in merito all'accuratezza dei contenuti del presente avviso.
Non vi sono limiti finanziari di responsabilità in caso di lesioni o morte del passeggero. Per danni fino a 113.100 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale) il vettore aereo non può contestare le richieste di risarcimento. Al di là di tale importo il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solo se è in grado di provare che il danno non gli è imputabile.
Nel caso di morte o lesioni di un passeggero, Qatar Airways effettuerà un pagamento anticipato per far fronte alle esigenze economiche immediate in proporzione all'avversità subita entro 15 giorni dall'identificazione della persona avente diritto al risarcimento. In caso di decesso, tale pagamento anticipato non potrà essere inferiore all'equivalente in valuta locale di 16.000DSP.
In caso di ritardo, il vettore è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. La responsabilità per il danno è limitata a 4.694 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale).
In caso di ritardo, il vettore aereo è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. Le responsabilità per il danno è limitata a 1.131 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale).
Il vettore aereo è responsabile nel caso di distruzione, perdita o danno dei bagagli fino a 1.131 DSP (equivalente approssimativo in moneta locale).In caso di bagaglio registrato, il vettore aereo è responsabile del danno anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo difetto inerente al bagaglio stesso. Per quanto riguarda il bagaglio non registrato,il vettore aereo è responsabile solo se il danno gli è imputabile.
I passeggeri possono beneficiare di un limite di responsabilità più elevato rilasciando una dichiarazione speciale, al più tardi al momento della registrazione, e pagando un supplemento.
In caso di danneggiamento, ritardo, smarrimento o distruzione del bagaglio, il passeggero deve presentare reclamo scritto al vettore aereo prima possibile. In caso di danneggiamento del bagaglio registrato, il passeggero deve presentare reclamo scritto entro 7 giorni, e in caso di ritardo del bagaglio entro 21 giorni, in entrambi i casi dalla data in cui il passeggero è rientrato in possesso del bagaglio in questione.
Se il vettore aereo che effettivamente opera il volo non è lo stesso del vettore contrattuale, il passeggero ha il diritto di presentare reclamo o chiedere il risarcimento dei danni ad entrambi. Il vettore contrattuale è quello il cui nome o codice è indicato sul biglietto.
Qualsiasi azione giudiziaria per richiedere il risarcimento dei danni deve essere promossa entro due anni dalla data di arrivo dell'aeromobile o dalla data in cui quest'ultimo sarebbe dovuto arrivare.